vademecum sulle derivazioni d’acqua

Il procedimento inizia con la presentazione da parte del richiedente della domanda di derivazione, corredata dal progetto di massima delle opere da eseguire, all’Ufficio competente per l’istruttoria (fino a kW 3.000 è competente la Provincia, oltre i 3000kW la Regione, che si avvale anche della Provincia).

Devono poi intervenire gli adempimenti di pubblicazione della domanda (solitamente mediante avviso sul Bollettino Ufficiale  della Regione, nel sito telematico della Provincia e nell’albo pretorio dei Comuni interessati), al fine di informare chiunque vi abbia interesse dei dati principali della derivazione, delle modalità per prendere visione della domanda e della relativa documentazione tecnica, nonché del termine per la presentazione di osservazioni ed opposizioni.

Completata l’istruttoria, nel corso della quale devono essere acquisiti i pareri degli altri Enti e Autorità amministrative aventi competenze incidenti sul rilascio del provvedimento concessorio, e comunque in seguito alla definizione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (qualora prevista), viene emessa una relazione conclusiva dettagliata.

Segue poi la fase decisoria,  con l’eventuale rilascio del provvedimento finale di concessione da parte dell’Autorità concedente, non prima della positiva verifica:

– di compatibilità ambientale

– della disponibilità della risorsa idrica, sulla base di un bilancio idrico calcolato secondo i criteri e i metodi previsti dalla pianificazione

– della garanzia di raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla pianificazione di settore vigente per il corpo idrico superficiale oggetto della domanda di derivazione

– della garanzia dei rilasci del deflusso minimo vitale (DMV) a valle della/e captazione/i

– del inesistenza di contrasti con espliciti ed inderogabili divieti previsti dalla pianificazione territoriale o di contrasti con il pubblico generale interesse

– della compatibilità delle opere con l’assetto idraulico del corso d’acqua

Si tratta, come è facile comprendere, di valutazioni fondate su apprezzamenti di carattere tecnico, tali da lasciare ampi margini di discrezionalità amministrativa e che, quindi, richiedono rigore e autonomia di giudizio da parte dell’Autorità competente.

I reciproci obblighi e diritti scaturenti dal rilascio della concessione di derivazione sono regolati da un disciplinare, il quale deve contenere, fra l’altro:

– la quantità d’acqua da derivare (di cui è indicata la portata massima e media)

– il volume di prelievo

– il salto in base al quale è determinata la potenza nominale media soggetta a canone

– il modo e le condizioni di raccolta, regolazione, presa, restituzione o scarico dell’acqua

– le portate da rilasciare a valle dell’opera di presa per garantire il DMV e le soluzioni tecniche adottate per attuare tale rilascio

– l’obbligo di istallazione e manutenzione di idonei misuratori delle portate e dei volumi d’acqua derivati ai sensi dell’art. 95, 3° comma, del D. Lgs. n. 152/2006

– i termini entro cui il concessionario deve presentare il progetto esecutivo, iniziare ed ultimare i lavori nonché attuare l’utilizzazione dell’acqua.

Le funzioni di controllo e di accertamento delle violazioni nonché quelle sanzionatorie sono ripartite tra Regione e Province, in base alle diverse previsioni delle legislazione regionali. L’inadempienza del concessionario in ordine all’istallazione degli  strumenti di misurazione può comportare la decadenza della concessione. Fra le ipotesi di decadenza, significativa è anche quella relativa al mancato rilascio del DMV. Più vaga ed indefinita e, quindi, di difficile applicazione, è l’ipotesi della abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Sono previste infine possibili iniziative a tutela dei valori ambientali, nel caso si ravvisasse la presenza di elementi che potrebbero impedire il  rilascio della concessione di derivazione ovvero condizioni di illegittimità della concessione già rilasciata. In sede di procedimento amministrativo possono essere presentate osservazioni e contestazioni e qualora la derivazione sia assoggetta anche a Valutazione di Impatto Ambientale, in seguito alla pubblicazione prevista nell’ambito del procedimento di VIA.

Il provvedimento di concessione rilasciato può essere impugnato innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con ricorso da notificare nel termine perentorio di 60 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e che dovrà essere proposto da soggetti aventi una posizione qualificata (per esempio associazioni aventi fra le finalità statutarie la tutela dell’ambiente, persone fisiche in situazione di “stabile collegamento” con i luoghi interessati dalla derivazione). Infine, nel corso dell’operatività della derivazione, si potranno sollecitare le Autorità preposte affinché richiedano al concessionario di istallare idonei misuratori delle portate e dei volumi d’acqua derivati e, qualora già istallati, provvedano a verificare puntualmente l’osservanza dei valori di concessione nonché, nel caso di loro violazione, ad assumere i provvedimenti sanzionatori conseguenti.

( tratto da un contributo dell’Avv. Dario Marchesi negli atti del convegno pubblico del CAI: Energia dall’acqua in montagna)

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