Le future funzioni della Provincia

Il futuro della gestione delle acque in Provincia di Sondrio è legato in parte anche alla nuova iniziativa legislativa statale nota come “DDL Delrio” (DDL 1542a).

Al di là delle problematiche legate all’elettività diretta o indiretta del Presidente della Provincia si sta molto dibattendo sulle effettive funzioni che la Provincia di Sondrio dovrà gestire in futuro. Da una analisi del testo del DDL 1542a che dovrà essere discusso in Senato sembra che la discrezionalità sulle funzioni da togliere, lasciare, o addirittura incrementare alla Provincia di Sondrio siano di competenza della Regione Lombardia.

L’attuale Statuto provinciale definisce le funzioni amministrative proprie attualmente svolte:

Statuto della Provincia di Sondrio

 

Articolo 8 – FUNZIONI AMMINISTRATIVE

 

La Provincia è titolare di funzioni amministrative proprie a norma della Costituzione.

La Provincia esercita, altresì, le funzioni conferitele dallo Stato e dalla Regione Lombardia.

Nell’esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferitele dallo Stato e dalla Regione, la Provincia assume la programmazione pluriennale e l’attività per progetti come metodo cui informare la propria azione, assicurando la verifica dei risultati conseguiti mediante il controllo di gestione interno.

La Provincia può delegare, ai Comuni ed alle loro associazioni, funzioni amministrative proprie, d’intesa con gli enti interessati.

Articolo 9 – FUNZIONI PROPRIE

Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale. In particolare le funzioni nei seguenti settori:

– difesa del suolo; tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità;

– tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

–  valorizzazione dei beni culturali;

–   viabilità e trasporti;

– protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

–  caccia e pesca nelle acque interne;

– organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

– servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

compiti connessi alla istruzione media di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

– raccolta ed elaborazione dati; assistenza tecnico – amministrativa agli enti locali.

Le spettano in ogni caso le funzioni rientranti nella sua competenza in base al principio di sussidiarietà.

Ecco in sintesi i passaggi del DDL che possono riguardare la Provincia di Sondrio (non ho capito perché  nel testo non si mantiene l’iniziale maiuscola):

 

Art 1

3. Le  Province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi del capo III. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11,12 e 15.

Art 11.

2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione

Art  15.

(Riordino delle funzioni delle province).

1. Le province di cui all’articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale  provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia  di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

 

1-bis.

Le province di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a)  cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;

b)  cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale e enti territoriali di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

2. La provincia può altresì, d’intesa con i comuni, provvedere alla gestione dell’edilizia scolastica

con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

 

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, dispongono in ordine alle funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione ….

 

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge…lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo ….le funzioni di cui al comma 3 oggetto del riordino e le relative competenze.

…..

6-bis. In caso di non raggiungimento dell’accordo di cui al comma 5 …. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri …dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

 

7. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede

…, a dare attuazione all’accordo di cui al comma 5. …

 

E’importante conoscere anche i punti della Costituzione ai quali fa riferimento il DDL:

Art 117 comma 3 e 4 COSTITUZIONE

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Articolo 118 comma 1 e 2 COSTITUZIONE

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

 

Per concludere sarà a mio parere molto probabile che la razionalizzazione delle funzioni della Provincia di Sondrio si risolverà tra  alcuni mesi  con  un  ritorno allo stato attuale e che i cambiamenti maggiori riguarderanno l’elettività diretta o indiretta del Presidente della Provincia (che, ricordiamo, ha comunque oggi  la facoltà di nominare i suoi assessori, che sono quindi esclusi dalla elettività popolare). Punto fondamentale e mai discusso fino ad ora a livello politico istituzionale,riguarderà  la regolazione tra le funzioni della Provincia e quella dei  vari Enti che resteranno comunque presenti ed operanti sul territorio provinciale ( comunità montane e BIM in primo luogo).

Se così stanno le cose è da chiarire di conseguenza che  questo DDL potrebbe non limitare in futuro  le funzioni svolte attualmente dalla Provincia e neppure, come  è stato tentato  in un recente passato, di abolire  l’Istituzione Provincia di Sondrio. Bisognerà però cercare di capire dove potrà portare questo tentativo  di limitarne la rappresentatività politica, relegandone la complessa gestione  a un Sindaco e a rappresentanti di Consigli Comunali liberamente eletti.

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