Introduzione al DMV

Piccolo glossario per i non addetti ai lavori:

P.T.U.A. = Programma per la Tutela e Uso delle Acque ( a carattere regionale)

N.T.A. = documento contenente le Note Tecniche di Attuazione del P.T.U.A.

D.M.V. = Deflusso Minimo Vitale

Il  Codice dell’Ambiente nel 2006 aveva previsto che le specifiche misure necessarie alla tutela dei corsi d’acqua , tra cui il rilascio del DMV, venissero regolamentate nel Piano di Tutela delle Acque, la cui approvazione era di competenza delle Regioni , nel rispetto degli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino. Dato che il bacino dell’Adda a monte del lago di Como fa parte del bacino del fiume Po, l’Autorità di bacino del Fiume Po ha approvato già nel 2002  i  “criteri di regolazione delle portate in alveo”, dove si sottolinea:

“La necessità di intervenire sulle derivazioni d’acqua per garantire il deflusso minimo vitale negli alvei; tale deflusso costituisce uno degli elementi che i Piani di Tutela devono considerare nell’elaborazione delle misure volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico”.

In questo documento del 2002 venivano già indicate le regole di calcolo del DMV. La Regione Lombardia ha in seguito approvato nel 2006 il “Piano di Tutela e Uso della Acque”, le cui  Norme Tecniche di Attuazione contengono  la regolamentazione del DMV sul territorio lombardo. L’art. 31 delle N.T.A. ripete coerentemente la definizione e le formule di calcolo ( che per ora tralascio) indicati dalla citata delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po:

“Il deflusso minimo vitale (DMV) è il deflusso che, in un corso d’acqua, deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati. “

Il successivo art. 32 delle N.T.A. articola il DMV in due componenti: una componente base definita  “idrologica”, calcolata sulla base della portata naturale media annua  alla sezione di derivazione, il cui valore è assunto per tutti i corsi d’acqua lombardi in misura pari al 10% della portata naturale stessa, e una componente correttiva o “sitospecifica” , che tiene conto di vari fattori peculiari al corso d’acqua considerato, fra i quali le caratteristiche morfologiche dell’alveo, le sue condizioni di naturalità e i pregi naturalistici del contesto territoriale su cui scorre, ecc.

Posto il principio generale per cui i rilasci debbano avvenire in corrispondenza delle singole opere di presa, le Note Tecniche prevedono sia  compensazioni dei rilasci del DMV  tra le varie opere di presa di uno stesso impianto, sia concentrazioni dei rilasci  in uno o più punti. Questo fa si che in alcuni punti di prelievo possa essere rilasciato un quantitativo di DMV minore o anche nessun rilascio, a condizione che il quantitativo non rilasciato venga aggiunto (compensato) al quantitativo da rilasciare in altri punti. Questo a patto che vengano preservate queste condizioni:

–         non venga pregiudicata la continuità dell’ecosistema fluviale

–         il minor rilascio del DMV in un punto di prelievo determini  “contributi insignificanti dal punto di vista ambientale ”

–        la somma totale dei DMV rilasciati dai vari punti corrisponda al 10% stabilito dalla normativa.

Il criterio di compensazione non può perciò venir applicato comunque ed in modo generalizzato di fronte all’esigenza imprenditoriale delle società idroelettriche di limitare al minimo la perdita di produzione idroelettrica.

Le Norme Tecniche dettano anche i criteri per l’applicazione del DMV, tanto della componente idrologica che dei fattori correttivi. Ad esempio il DMV deve essere calcolato per ogni singola opera di presa/restituzione, e non valutato complessivamente sull’impianto. Qualora la quantità d’acqua “intercettata” dall’opera di presa sia inferiore al valore previsto per il DMV in quel punto, essa dovrà essere totalmente rilasciata (con le eccezioni già sopra descritte). Il DMV deve garantire la continuità dell’ecosistema fluviale e anche se potrà assumere valori differenti nel corso dell’anno.  Dovrà garantire le esigenze di tutela della fauna acquatica e in particolare dei pesci. Il concessionario dovrà installare appositi sistemi per il controllo del  valore di DMV, in modo che siano facilmente identificabili e leggibili direttamente o mediante dispositivi di visualizzazione remota.

Di particolare rilievo (e meritevole di attenzione anche  in provincia di Sondrio)  è  la possibilità offerta dalle NTA di derogare ai valori del DMV previsti in via ordinaria, sull’intero corso d’acqua o su tratti di interesse (al riguardo la Regione Lombardia, nel 2008 ha approvato delle Linee guida per l’avvio di sperimentazioni sul DMV).

sintesi tratta da : Quaderno Tam n.3  C.A.I. ( vedi articolo di D. Marchesi)

Anche se le deroghe non devono comunque pregiudicare il  raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi  di qualità ambientale stabiliti per il corso d’acqua, è previsto dalle Linee guida che ” al termine della sperimentazione…potrà essere attuata una variante al PTUA. Il valore del DMV risultante dalla sperimentazione potrà essere alternativo a quello stabilito dalla normativa vigente”. Stando a questo scritto  il valore della componente idrologica del DMV potrebbe anche scendere a meno del 10%.

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