Secam è l’esecutore, ma…

mailPubblico questa mail inviataci per conoscenza. Lo scrivente si riserva di ritornare sull’argomento se e quando riceverà risposta da Secam.

 

Spett. SECAM SPA,

Prendo atto della Vs. nota prot. ………/16 per comunicare quanto segue:
1)      Se è vero che la SECAM Spa è solo l’esecutore delle decisioni assunte dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, è altresì vero che l’utente non può che interfacciarsi, in prima battuta, con il Gestore in quanto è con lui che intercorre il rapporto diretto. Starebbe poi al gestore segnalare eventuali storture insite nella definizione della tariffa (mancanza di scaglioni; errata determinazione del quantitativo forfettario di 153 metri cubi che derivano dalla media di tutti i consumi e non solo dei consumi domestici ecc.ecc.)
2)      Peraltro, dalla deliberazione, dell’Autority, del 4 novembre 2016 n. 638/2016/r/IDR (pagina 10) si rileva che “…. negli anni 2013,2014 e 2015, inoltre, i competenti uffici dell’Autorità hanno ricevuto e classificato circa 6.400 comunicazioni relative a problematiche lamentate dagli utenti del servizio idrico nei confronti dei loro gestori, la maggior parte delle quali (74%) relative alla fatturazione ed alle tariffe applicate…”.
3)      Per quanto attiene la Provincia di Sondrio, mi risulta che sia stata presentata una petizione propositiva, trasmessa anche all’autority, che ha raccolto circa 7000 firme che, da sola,  va ad incrementare di molto il dato relativo al 2016 per le comunicazioni relative alle problematiche lamentate dagli utenti.
4)      Risulta altresì che è stata attivata una azione di classe pubblica alla quale l’Ente Provincia, L’Ufficio d’Ambito e SECAM Spa dovrebbero rispondere entro il 13 dicembre 2016 e che l’Autority stessa, a fronte di tante contestazioni sta pensando alla definizione dei criteri per la conciliazione obbligatoria. Correggetemi se sbaglio, ma mi pare che, alla luce di tutto  quanto sopra,  non si possa negare che esistano dei grossi problemi che non possono essere liquidati semplicemente con il rimpallo di responsabilità, perchè, da ultimo, segnalo che l’Ufficio d’Ambito a sua volta scarica la responsabilità sui sindaci  e sull’autority.
Ciò detto,  prendo atto della Vs. indisponibilità ad emettere fatture più congrue e rispondenti al mio consumo effettivo, attenderò di conoscere gli effetti dell’azione di classe pubblica prima di provvedere al pagamento di ulteriori fatture con le tariffe e le modalità vigenti. Ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti.

Estratto della risposta di Secam:

Egr. Sig. ……….

nel Riscontrare la Sua ulteriore comunicazione, preme innanzitutto ricordare che la scrivente ha risposto ai Suoi reclami rispettivamente:

  • In data 13 ottobre 2015 via mail ordinaria.
  • in data 24 giugno 2016 via pec.
  • In data 8 novembre 2016 via pec.

Oltre a quanto sopra risulta agli atti della scrivente che Ella abbia ricevuto in data … 2015 lettera da parte dell’Ufficio d Ambito della provincia di Sondrio, la quale Autorità le ha confermato la correttezza della fatturazione emessa da parte di Secam Spa.

Orbene dopo le comunicazioni sopra citate, e delle quali ribadiamo integralmente i contenuti, riscontriamo oggi ulteriore nota nella quale Ella continua a parlare di rimpallo di responsabilità, quando è palese ed evidente che le tariffe sono di ESCLUSIVA responsabilità legislativa dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, previa approvazione sia della conferenza dei sindaci che dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed i servizi idrici (tutti i riferimenti normativi le sono stati più volte segnalati nelle nostre risposte sopra citate). Per quanto attiene al Suo “non può che interfacciarsi, in prima battuta, con il gestore” la scrivente, nello specificarLe nuovamente quanto di seguito riportato, è certamente andata ben oltre i propri obblighi rispondendo compiutamente ben tre volte, la presente è la quarta, alle sue doglianze, prendendo atto che già oltre un anno fa Ella era certamente a conoscenza (vedasi lettera prot. …. Ufficio d’Ambito Succitata) dalla non competenza legislativa di Secam in materia di tariffe e di consumi forfetttari.
Infatti nella succcitata corrispondenza la scrivente rispondeva a quanto contestato, significando in modo chiaro (inviate da noi per conoscenza all’Autorità per l’Energia elettrica il gas ed i servizi idrici, e all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio) che quanto lamentato si pone su due livelli di competenze. Il gestore ha l’obbligo di applicare la tariffa stabilità, determinata e approvata dalle Autorità succitate, non è consentito dalla legge al gestore operare in difformità, pertanto il fatto che Ella ritenga che la tariffa stabilità dall’ufficio d’ambito sia non corretta non è materia che la legge affida al gestore, e di conseguenza il destinatario del reclamo può essere solo l’Autorità che ha determinato e, nei vari gradi stabiliti dalla norma, approvato la tariffa che Lei contesta. Infatti nella fattura da Lei ricevuta è testualmente riportato:

“Dal 01 luglio 2014 a seguito dell’approvazione del Piano d’Ambito della Provincia di Sondrio, avvenuta con deliberazione del Consiglio Provinciale di Sondrio n. 11 in data 04/04/2014, la regolamentazione tariffaria è posta in carico all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio che definisce nel documento stesso l’articolazione tariffaria in tutta la Provincia. Il piano d’Ambito della Provincia di Sondrio, contenente il Piano Economico Tariffario dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e i Servizi Idrici, Ente Nazionale Competente con delibera 489/14 del 09/10/2014. Le disposizioni tariffarie di cui al Piano d’Ambito approvato sono applicate integralmente dal Gestore S.Ec.Am. S.p.A. così come previsto dalla normativa vigente.

Per quanto attiene poi alle “storture” insite nella definizione della tariffa, pur non essendo competenza del gestore, risegnaliamo che con provvedimento n. 489/2014 l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed i sevizi Idrici ha approvato le vigenti tariffe cosa che non sarebbe certamente successa se le stesse fossero non conformi ai vari disposti in materia tariffaria emanati dalla stessa Autorità. Per quanto attiene alla petizione da Lei citata La informiamo che è già stata data risposta da parte dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio fin dal 2015. Per quanto attiene a quanto disposto dall’Autorità nella delibera 638/2016/r/IDR nulla ha a che vedere con la azione di classe pubblica da Lei citata (che è regolata dalla legge 198/09) e che la conciliazione, ad oggi volontaria, è già strumento adottato dal gestore (http://www.secam.net/images/conciliazione/REGOLAMENTO%20CONCTLIAZIONE%20intesa%20consumatori.pdf), ma ovviamente concerne solo materie di competenza legislativa del gestore stesso (e le tariffe non lo sono); il regolamento della conciliazione è stato approvato da Federconsumatori, Adiconsum ed Adoc. Ricordiamo infine quanto previsto dall’art. 5.4 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente (Modalità di pagamento, ritardo, penali), che riportiamo di seguito per opportuna conoscenza:

“Il pagamento delle somme dovute al Gestore deve essere effettuato dall’Utente con le modalità ed alle relative scadenze indicate sulle bollette. Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, l’utente viene costituito in mora attraverso l’invio dì apposita comunicazione con raccomandata AR. Permanendo lo stato di insolvenza dell’utente, dopo un preavviso minimo di quìndici giorni, il Gestore può sospendere l’erogazione sino a che il pagamento sia stato effettuato, senza che tale sospensione liberi l’utente dai suoi obblighi contrattuali, o gli dìa diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge. Per il ripristino dell’erogazione l’Utente è tenuto a pagare le fatture scadute e le ulteriori spese per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti, ivi comprese quelle relative alla sospensione ed alla rimessa in servizio dell ’allacciamento. In ogni caso, per il ritardato pagamento l’utente dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all’importo della bolletta in ragione del:3%, con un minimo di 0,15 €, per i pagamenti effettuati entro il 30° giorno dalla scadenza indicata sulla bolletta;5%, con un minimo di 0,25 €, per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60° giorno;7%, con un minimo di 0,35 €, per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.  Inoltre, l’Utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito, d’interruzione e di ripristino dell’erogazione eventualmente sopportate dal Gestore. Su tutte le somme a debito dopo un ritardo dì pagamento superiore ai 3 mesi, in aggiunta all’indennizzo di cui sopra, saranno dovuti gli interessi legali. Il recupero delle somme addebitate per il ritardato versamento avverrà attraverso la loro esposizione sulla fattura successiva; in caso di sospensione definitiva dell’erogazione gli importi verranno addebitati mediante l’invio di apposita fattura. ”;

Distinti Saluti.

 

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