Precisazioni sulla Azione di classe pubblica

aggiornamento 8 giugno 2016

Pubblichiamo sotto il link al testo del protocollo d’intesa ed al regolamento relativi al tavolo di conciliazione costituito da SECAM ed associazioni locali in difesa dei consumatori (ad esclusione di Confconsumatori, che non è stata invitata). Come già ricordato dagli avvocati Peschiera e Barreca  si può quindi aderire contemporaneamente sia alla Class action che (singolarmente) alla Conciliazione,  tenendo però presente che in conciliazione non si possono portare le stesse criticità che saranno oggetto della class action.

PROTOCOLLO E REGOLAMENTO

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articolo del 2 giugno 2016

Molte persone pensano che i loro 30€ di adesione alla Class action pubblica siano serviti a fare l’accordo tra SECAM e locali associazioni dei consumatori. Queste persone si fanno anche la seguente domanda: “se questa procedura è gratis ed è veloce non vale la pena che il coordinamento acqua pubblica dia l’indicazione di rivolgersi alle associazioni locali per la conciliazione?”
Il coordinamento acqua pubblica ha consigliato agli utenti, per oltre un anno (dal luglio 2014 a dicembre 2015), di rivolgersi alle associazioni locali di categoria e solo ultimamente ha deciso di rivolgersi alla Confconsumatori, associazione di fuori provincia, per garantire, tramite una azione collettiva, maggiore incisività alla tutela degli utenti del servizio idrico integrato. E’ benvenuta qualsiasi iniziativa che vada incontro all’utente e quindi sono utili anche i tavoli di conciliazione. Con l’azione di classe abbiamo però inteso promuovere un’iniziativa che vada incontro agli interessi generali e non solo a quelli, su richiesta, del singolo utente. Le due cose possono pertanto coesistere. Siamo infine ancora in attesa che venga pubblicato sul sito di SECAM (nella sezione “società trasparente”) e reso pubblico ai cittadini-utenti del servizio idrico integrato il testo del protocollo di intesa siglato tra Secam e le locali associazioni dei consumatori.


Pubblico qui sotto anche il comunicato stampa degli avvocati Peschiera e Barreca di Confconsumatori Lombardia, in merito ad alcune precisazioni riguardanti l’ Azione di classe pubblica sul Servizio Idrico Integrato in provincia di Sondrio:

Molti cittadini ci hanno contattato informandoci di aver ricevuto da SECAM, in risposta alla raccomandata di contestazione del dovuto, una lettera con la quale quest’ultima dichiara di riservarsi di intraprendere immediatamente le più opportune azioni giudiziali per la tutela del suo corretto operato.

Riteniamo che detta affermazione non debba generare alcuna preoccupazione negli utenti.

Invero trattasi, per lo più, di una frase di chiusura delle lettere più di stile che di contenuto sostanziale. Fermo quanto sopra, non ravvisiamo alcun comportamento rilevante da parte degli utenti, tale da arrecare pregiudizio a Secam S.p.a.

Libera, dunque, tale società di adire le vie legali davanti alle autorità giudiziarie competenti, ma altrettanto libero l’Utente di manifestare il proprio pensiero (ovviamente nei limiti ex lege previsti) e di difendersi o agire legalmente in tutte le più opportune sedi giudiziarie per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Abbiamo anche appreso, dagli organi di stampa, che Secam S.p.a. ha sottoscritto un protocollo di conciliazione con le associazioni dei Consumatori presenti nella provincia di Sondrio.

Sul punto rendiamo noto quanto segue.

La conciliazione paritetica è solitamente il frutto di un accordo realizzato fra Associazioni dei Consumatori (per inciso, nel caso di specie, Confconsumatori, non è stata invitata alla sigla di tale accordo, nonostante la circostanza di precisa richiesta in tal senso dalla rappresentanza regionale) ed Aziende, sulla base di specifici Accordi (Protocolli di Intesa) sottoscritti dalle Parti.

I regolamenti di esecuzione dei Protocolli normalmente disciplinano un procedimento di conciliazione in cui il consumatore è rappresentato da un conciliatore di sua fiducia che lo assiste e l’azienda da un proprio conciliatore. Negli incontri i conciliatori delle due parti cercano di raggiungere un’intesa che – se conseguita – viene formalizzata in un verbale che diventerà vincolante sia per il consumatore che per l’azienda, ponendo così fine alla controversia. Se l’accordo non viene raggiunto si redige verbale di mancata conciliazione, che consentirà di proseguire il reclamo nelle opportune sedi giudiziarie.

Normalmente, la procedura inizia con l’invio di una lettera di reclamo all’azienda da parte dell’Utente/Consumatore. Nel caso in cui la risposta ottenuta non venga ritenuta esaustiva allora diverrà possibile, tramite una delle associazioni dei Consumatori e degli Utenti, avviare la procedura di conciliazione, compilando la relativa domanda. 

Orbene, come si può facilmente evincere, da quanto testé precisato sul procedimento di conciliazione, tale strumento è previsto per la tutela giuridica delle posizioni individuali.

L’azione di classe pubblica che si sta predisponendo, invece, è un istituto giuridico a tutela di posizioni collettive, laddove il D.Lgs 198/09 consente ai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei e ad una pluralità di utenti e consumatori, di agire in giudizio nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, i quali nello svolgimento delle proprie attività, abbiano leso i loro diritti. 

Condizione necessaria ed imprescindibile dell’azione è, tuttavia, la notifica preventiva di una diffida in via amministrativa all’organo di vertice dell’ente interessato, nella quale vanno indicati gli interventi necessari da compiersi entro il termine di novanta giorni al fine di ripristinare e migliorare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, o dei concessionari di pubblico servizio, nei confronti della collettività.

Pertanto, si tratta di mezzi di tutela totalmente diversi sia nelle finalità che nel procedimento.

Per rendere più esplicita e comprensibile la differenza, si pensi al caso di un utente che lamenti il guasto del proprio contatore ed il mancato tempestivo riscontro di Secam alla richiesta di riparazione e di intervento per verificare la corretta misurazione dello stesso.

Questa è una tipologia di contestazione individuale che potrà giustificare la richiesta di un procedimento di conciliazione.

Diversamente, se le situazioni di doglianza dovessero riguardare una pluralità di Utenti che si vengano a trovare in identica situazione pregiudizievole dei loro diritti in modo diretto, concreto ed attuale (ad esempio: attribuzione di una quota fissa ad ogni singolo condomino, anche se il contatore dell’acqua che serve il condominio è uno solo) si potrà attivare – come si sta ponendo in essere – l’azione di classe pubblica.

Nella speranza di essere stati esaustivi, restiamo ad disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti che dovessero essere ritenuti necessari.

Cordiali saluti

Avv. Marina Peschiera

Avv. Giuseppe Barreca

 

 

 

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