Le informazioni ambientali

Una buona definizione è quella presente sul sito dell’ISPRA :

L’informazione ambientale è qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma concernente l’ambiente. A titolo puramente esemplificativo si indicano quali informazioni ambientali tutte quelle riguardanti lo stato delle acque, dell’aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività o le misure che incidono o possono incidere negativamente su tali componenti ambientali; lo stato della salute e sicurezza umana, le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale, etc.

Un documento importante a livello europeo è il REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 settembre 2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

In tale documento si  sottolinea l’importanza di fornire adeguate informazioni sull’ambiente e di offrire al pubblico effettive possibilità di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, in modo da accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale.

Affinché il diritto di accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia effettivo è indispensabile che le informazioni fornite siano di buona qualità. È quindi opportuno:

1- introdurre regole che impongano alle istituzioni e agli organi comunitari di assicurare tale qualità;

2-che nei limiti delle loro possibilità le istituzioni e gli organi comunitari garantiscano che tutte le informazioni da essi raccolte o raccolte per loro conto siano aggiornate, precise e comparabili.

Le istituzioni e gli organi comunitari organizzano le informazioni ambientali in loro possesso e attinenti alle loro funzioni ai fini della diffusione attiva e sistematica presso il pubblico, in particolare mediante le tecnologie telematiche e/o elettroniche…. A tal fine, introducono dette informazioni in loro possesso in apposite banche dati che dotano di sistemi d’interrogazione e altri strumenti informatici destinati ad aiutare il pubblico a trovare le informazioni richieste.…. Le istituzioni e gli organi comunitari indicano, per quanto possibile, dove si trovano le informazioni raccolte prima dell’entrata in vigore del presente regolamento che non sono disponibili in formato elettronico.

  regolamento CEE Aarhus (67,0 KiB, 774 hits)

Come si fa ad esercitare il diritto di accesso alle informazioni ambientali?

La richiesta di accesso può essere presentata anche in forma scritta. A tal fine può essere utilizzato l’apposito modulo. Nella richiesta deve indicarsi specificamente l’informazione a cui si desidera accedere oppure gli estremi del documento che la contiene e di cui si vuole prendere visione o avere copia (ovvero gli elementi che consentano di individuarlo); è necessario, inoltre, provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi.

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