Questo è il testo della proposta di legge giacente da tempo in Regione Lombardia:
RELAZIONEAttualmente la gestione del demanio idrico è regolata essenzialmente dal decreto legislativo 112 del 1998, che conferisce alcune funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali e dalla legge 350 del 24 dicembre 2003:
• in particolare gli articoli 89 e 86 del decreto legislativo 112 del 1998 attribuiscono alle Regioni la gestione e i proventi ricavati dall’utilizzazione del demanio idrico;
successivamente il comma 38, all’articolo 4 della suddetta legge 350/2003 conferisce alle Regioni la possibilità di attribuire alle Province, composte per almeno il 95% da Comuni classificati come montani le funzioni di cui ai citati articoli 89 e 86;
• si configura, quindi, in Regione Lombardia, la possibilità, esclusivamente per la provincia di Sondrio, interamente montana, di recepire le funzioni relative alla gestione del demanio idrico e connessi proventi;
• è innegabile come la Provincia di Sondrio abbia un ruolo rilevante sia a livello regionale che nazionale, per quanto concerne la produzione di energia idroelettrica, tanto che l’85% dell’energia prodotta viene trasportata oltre i propri confini e che una forte crescita della domanda di produzione di energia da fonti rinnovabili si traduce, nella provincia di Sondrio, in una maggior domanda di derivazione d’acqua scontrandosi con un’altrettanta importante esigenza di salvaguardia del territorio;
• il difficile compito di coniugare le suddette e imprescindibili necessità può essere svolto in modo più agevole e puntuale dall’istituzione Provincia che è più vicina al problema.
“GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO ALLA PROVINCIA DI SONDRIO”
Articolo 1
(Gestione del Demanio Idrico)
1. In attuazione dell’articolo 4, comma 38, della legge 350/2003, la Regione Lombardia trasferisce alla Provincia di Sondrio le seguenti funzioni:
a) gestione del demanio idrico;
b) funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica;
c) ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee;
d) tutela del sistema idrico sotterraneo.
2. La Regione Lombardia attribuisce alla Provincia di Sondrio i poteri di determinazione dei canoni di concessione e i proventi ricavati dall’utilizzazione del demanio idrico”.
Articolo 2
(Clausola d’urgenza)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale.
legge 350/2003 art 438
Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine è attribuito alle stesse province l’introito dei proventi di cui all’articolo 86, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
legge 31 01 1994 n. 97 articolo 1
3. Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunita’ montane ridelimitate ai sensi dell’articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.142. Ai fini della presente legge, per “comuni montani” si intendono “comuni facenti parte di comunita’ montane” ovvero “comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni” in mancanza della ridelimitazione.
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Art. 89 .
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell’articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all’articolo 91, comma 1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonche’ alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita’ idriche qualora tra piu’ utenti debba farsi luogo delle disponibilita’ idriche di un corso d’acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d’acqua riguardi il territorio di piu’ regioni la nomina dovra’ avvenire di intesa tra queste ultime;
2. Sino all’approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall’articolo 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino piu’ regioni sono rilasciate d’intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall’istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento e’ rimesso allo Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d’intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio’travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l’unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di piu’ regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalita’, anche organizzative, di gestione.
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Art. 86
Gestione del demanio idrico
1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.
3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Statoregioni, si terra’ conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonche’ del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilita’ di accensioni di mutui.