la proposta di legge sul demanio idrico

Questo è il testo della proposta di legge giacente da tempo in Regione Lombardia:

RELAZIONE

Attualmente la gestione del demanio idrico è regolata essenzialmente dal decreto legislativo 112 del 1998, che conferisce alcune funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali e dalla legge 350 del 24 dicembre 2003:

• in particolare gli articoli 89 e 86 del decreto legislativo 112 del 1998 attribuiscono alle Regioni la gestione e i proventi ricavati dall’utilizzazione del demanio idrico;

successivamente il comma 38, all’articolo 4 della suddetta legge 350/2003 conferisce alle Regioni la possibilità di attribuire alle Province, composte per almeno il 95% da Comuni classificati come montani le funzioni di cui ai citati articoli 89 e 86;

• si configura, quindi, in Regione Lombardia, la possibilità, esclusivamente per la provincia di Sondrio, interamente montana, di recepire le funzioni relative alla gestione del demanio idrico e connessi proventi;

• è innegabile come la Provincia di Sondrio abbia un ruolo rilevante sia a livello regionale che nazionale, per quanto concerne la produzione di energia idroelettrica, tanto che l’85% dell’energia prodotta viene trasportata oltre i propri confini e che una forte crescita della domanda di produzione di energia da fonti rinnovabili si traduce, nella provincia di Sondrio, in una maggior domanda di derivazione d’acqua scontrandosi con un’altrettanta importante esigenza di salvaguardia del territorio;

• il difficile compito di coniugare le suddette e imprescindibili necessità può essere svolto in modo più agevole e puntuale dall’istituzione Provincia che è più vicina al problema.

“GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO ALLA PROVINCIA DI SONDRIO”

Articolo 1

(Gestione del Demanio Idrico)

1. In attuazione dell’articolo 4, comma 38, della legge 350/2003, la Regione Lombardia trasferisce alla Provincia di Sondrio le seguenti funzioni:

a) gestione del demanio idrico;

b) funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica;

c) ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee;

d) tutela del sistema idrico sotterraneo.

2. La Regione Lombardia attribuisce alla Provincia di Sondrio i poteri di determinazione dei canoni di concessione e i proventi ricavati dall’utilizzazione del demanio idrico”.

Articolo 2

(Clausola d’urgenza)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale.

 

   legge 350/2003 art 438

Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine è attribuito alle stesse province l’introito dei proventi di cui all’articolo 86, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

legge 31 01 1994 n. 97 articolo 1

3.  Quando  non  diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano  ai  territori  delle  comunita’  montane ridelimitate  ai sensi dell’articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.142. Ai fini della presente legge, per “comuni montani” si  intendono “comuni   facenti   parte   di   comunita’  montane”  ovvero  “comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971,  n.  1102,  e  successive  modificazioni”  in  mancanza   della ridelimitazione.

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  Art. 89              .

         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1.  Sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali, ai sensi dell’articolo  4,  comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni  non espressamente indicate nell’articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:

a)   alla  progettazione,  realizzazione  e  gestione  delle  opere idrauliche di qualsiasi natura;

b)  alle  dighe  non  comprese tra quelle indicate all’articolo 91, comma 1;

c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio  decreto  25  luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937,  n.  2669,  ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione  di  qualsiasi  opera  o  intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua;

d)  alle  concessioni  di estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua;

e)  alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

f)  alle  concessioni  di  pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;

g)  alla  polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del  testo  unico  approvato  con  regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

h)  alla  programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative  relative  alle  derivazioni  di  acqua pubblica, alla ricerca,  estrazione  e  utilizzazione  delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonche’ alla determinazione dei canoni  di  concessione  e  all’introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo;

l)  alla  nomina  di regolatori per il riparto delle disponibilita’ idriche   qualora   tra   piu’   utenti   debba   farsi  luogo  delle disponibilita’  idriche  di  un  corso d’acqua sulla base dei singoli diritti  e  concessioni ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del testo unico  approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il  corso  d’acqua  riguardi  il territorio di piu’ regioni la nomina dovra’ avvenire di intesa tra queste ultime;

2.  Sino  all’approvazione  del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall’articolo  3  della  legge  5  gennaio  1994  n. 36, le concessioni  di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino  piu’  regioni  sono  rilasciate  d’intesa tra le regioni interessate.  In  caso  di  mancata  intesa  nel  termine di sei mesi dall’istanza,   ovvero   di   altro   termine   stabilito   ai  sensi dell’articolo  2  della  legge  n.  241 del 1990, il provvedimento e’ rimesso allo Stato.

3.  Fino  alla  adozione  di  apposito  accordo di programma per la definizione  del  bilancio  idrico,  le  funzioni  di cui al comma 1, lettera  i),  del  presente  articolo  sono  esercitate  dallo Stato, d’intesa  con  le  regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti  il  trasferimento  di  acqua  tra  regioni  diverse  e cio’travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.

4.  Le  funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in  modo  da  garantire  l’unitaria  considerazione  delle  questioni afferenti ciascun bacino idrografico.

5.   Per  le  opere  di  rilevante  importanza  e  suscettibili  di interessare  il  territorio  di  piu’  regioni, lo Stato e le regioni interessate  stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalita’, anche organizzative, di gestione.

 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  Art. 86

                     Gestione del demanio idrico

1.  Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.

2.  I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati  dalla  regione  e  destinati,  sentiti  gli  enti  locali interessati,  al  finanziamento  degli  interventi  di  tutela  delle risorse  idriche  e dell’assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.

3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa   del   suolo,  da  definirsi  di  intesa  con  la  Conferenza Statoregioni,  si  terra’  conto,  ai  fini della perequazione tra le diverse  regioni,  degli  introiti  di  cui  al  comma 2, nonche’ del gettito  finanziario  collegato alla riscossione diretta degli stessi da  parte  delle  regioni attraverso la possibilita’ di accensioni di mutui.

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