il punto sulle grandi derivazioni

  LE CONCESSIONI IDROELETTRICHE: EVOLUZIONE NORMATIVA (222,9 KiB, 2.770 hits)

Benchè se ne senta parlare molto poco forse la questione del rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche è argomento attuale anche per il futuro della Provincia di Sondrio.

scadenze

dal libro Acque Misteriose, pag.82

dal libro Acque Misteriose, pag.82

LE CONCESSIONI PER LE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA A SCOPO
IDROELETTRICO: EVOLUZIONE NORMATIVA E QUESTIONI APERTE SULL’USO DI UNA RISORSA STRATEGICA.

Tra i “grandi temi” costantemente all’attenzione degli studiosi e degli operatori nella materia delle acque pubbliche un ruolo significativo spetta tradizionalmente alla disciplina delle concessioni per il loro sfruttamento come fonte di produzione di energia elettrica: un tema che torna oggi di massima attualità in relazione alle recenti novità introdotte dall’articolo 37 del d.l. 83/2012 convertito in legge 134/2012 che modifica in parte l’art. 12 della riforma Bersani del 1999.

“Per le grandi derivazioni a scopo di produzione di energia elettrica l’art. 25 del citato decreto del 1933 stabiliva che “al termine dell’utenza e nei casi di decadenza o rinuncia,… passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessori, le condotte forzate ed i canali  di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento. Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell’immediato possessodi ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell’immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita  ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall’interessato, il terzo d’accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque.”

Il d. lgs. 79/1999 (meglio noto come “decreto Bersani”), abbandonato in via definitiva il monopolio statale del mercato dell’energia elettrica e lasciato conseguentemente cadere anche il progetto di concentrare nelle mani dello Stato tutte le grandi derivazioni d’acqua, ha previsto, fra l’altro, una revisione delle scadenze delle relative concessioni e un nuovo modello di aggiudicazione delle utenze idriche al momento di tali scadenze, improntato, secondo i nuovi canoni europei, ai principi della concorrenza, non senza però abbandonare il riconoscimento di uno speciale regime di favore per il concessionario uscente, diretto in qualche modo a compensare l’abolizione  della illimitata facoltà di proroga prevista dal t.u. del 1933.

 

 

L’art. 12 del dlgs 79/1999  tra varie vicissitudini e bocciature da parte della Consulta veniva ulteriormente modificato dall’art. 37 del  d.l. n. 83 del 2012.

Attualmente il sistema può essere così sinteticamente ricostruito:

– Le concessioni rilasciate all’ENEL scadono nel 2029.

– Le concessioni rilasciate ad altri soggetti e scadute alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 79 del 1999 o in scadenza entro il termine del 31 dicembre  2010  sono  state  prorogate  fino a quest’ultima data  e dunque, all’esito della  dichiarazione di incostituzionalità delle successive proroghe, sono ormai scadute da quasi due anni e mezzo.

Tuttavia, sono in fatto tuttora operanti in forza del complesso meccanismo previsto per avviare le procedure di selezione  dei nuovi concessionari.

 Con riferimento alle modalità di scelta dei nuovi gestori, il testo vigente dell’art. 12 dispone che, per le concessioni in scadenza dopo il 31 dicembre 2017,   cinque anni prima delle  predette scadenze le regioni e le province autonome, cui è ormai devoluta la competenza generale in materia secondo quanto stabilito da apposito  decreto legislativo, devono indire una gara ad evidenza pubblica  nel  rispetto della normativa vigente e dei principi  fondamentali di tutela della concorrenza.

Per le concessioni gia’ scadute e per quelle in  scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali  non e’ tecnicamente applicabile  il  suddetto  periodo di cinque  anni, le regioni e le province autonome devono invece indire la gara entro un termine che è  legato ad un evento futuro ed incerto:  due  anni dalla data  di  entrata in  vigore del decreto interministeriale che  avrebbe dovuto determinarne i  requisiti organizzativi e  finanziari minimi.

Il termine di adozione del decreto non è stato tutt’oggi  rispettato.  Come non è stato ancora  emanato il decreto legislativo per il conferimento  delle competenze alle regioni e alle province.  Con conseguente sostanziale impossibilità di indire le nuove gare.

Il concessionario uscente continua dunque, a dispetto degli interventi della Corte Costituzionale e delle Istituzioni Europee,  a  gestire l’impianto fino al subentro dell’aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti.

La proroga, ripetutamente dichiarata incostituzionale, è  stata quindi di fatto realizzata  senza alcuna scadenza  attraverso il rinvio delle gare al predetto decreto interministeriale.

Per approfondimenti invito a leggere o a scaricare il PDF integrale dal sito www.federalismi.it

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