Conosciamo le Linee guida

Per il normale cittadino che si imbatte  nella lettura di delibere pubbliche o verbali delle Conferenze dei Servizi che trattano delle concessioni di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico a volte può risultare difficile districarsi tra la giungla di leggi e regolamenti, cavilli e rinvii  ivi contenuti. Potrà forse addirittura pensare che ” la esagerata complessità tecnica dei provvedimenti possa essere un’altra raffinata tecnica per tagliare fuori la gente dalla comprensione di cosa sta succedendo”.  

Le linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER) hanno stabilito che spetta alle Giunte Regionali adottare  Linee guida  per armonizzare e semplificare sul proprio territorio le procedure amministrative e di autorizzazione all’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. E’ interessante sapere che le Linee guida nazionali  stabiliscono  che le sole Regioni e Province autonome possano porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’istallazione di specifiche tipologie di impianti.

La Regione Lombardia nell’aprile 2012 ha pubblicato il documento contenente le sue linee guida, nel preambolo del quale si ricorda che:

L’articolo 12 del d. lgs. 387/2003:

– al comma 1  dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3;

−al comma 3 prevede per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili il rilascio, da parte della regione o della provincia delegata, di un’autorizzazione unica conforme alle normative in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

−al comma 4  prevede lo svolgimento di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

−al comma 7 che prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici

La legge ha ha conferito alle Province la competenza al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il decreto legislativo 28/2011 :

-all’art. 4 regola le procedure amministrative per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

– all’art. 5 esplicita i tempi del procedimento di autorizzazione unica, fatti salvi il previo espletamento, qualora previsti, delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e di valutazione di impatto ambientale

 

Per chi fosse interessato può scaricare qui tutto il materiale legislativo al quale si fa riferimento nell’articolo:

  documentazione sulle linee guida (3,3 MiB, 773 hits)

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