chi rappresenta gli interessi pubblici?

A cosa si fa riferimento quando si parla di “Conferenza dei Servizi”? Chi siede attorno al tavolo? In nome di chi decide? Chi non ne sa niente per iniziare può leggete questo documento .

 

D.P.R. 554/1999

TITOLO II
ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA
DELL’ACCESSO AGLI ATTI

CAPO II
Disciplina dell’accesso agli atti e forme di pubblicità

Art. 9
(Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi)

1. Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all’Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede con il relativo verbale.

decreto legislativo n. 33/2013

” Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento”

La conferenza di servizi non si configura come un mero strumento di semplificazione dell’azione amministrativa, ma anche e soprattutto come la sede ideale per la “valutazione contestuale” degli interessi pubblici. La conferenza di servizi può, quindi, essere definita come il luogo istituzionale per il razionale coordinamento degli interessi pubblici

Significative al riguardo appaiono le affermazioni della Corte Costituzionale, secondo la quale la conferenza di servizi «risponde non solo all’esigenza di accelerare i tempi del procedimento, rendendo contestuali le determinazioni spettanti a ciascuna amministrazione, ma anche alla possibilità di consentire dialogo e reciproca interlocuzione, quale strumento idoneo a sviluppare e rendere effettiva la cooperazione in vista di obiettivi comuni», venendo così, ad «assumere il rilievo di un metodo che caratterizza il procedimento di raccolta, di valutazione e di espressione dei diversi interessi, anche quando non modifica le competenze in ordine ai singoli atti del procedimento (quali pareri,  autorizzazioni, concessioni, nullaosta) ed al provvedimento finale» (Sentenza 19 marzo 1996, n. 79. Tali concetti sono stati riaffermati nella  sentenza n. 179/2012)

Complesso risulta il processo decisionale nel caso della conferenza decisoria. Occorre infatti precisare quali siano i soggetti  –  pubblici e privati  –  che devono o possono prendere parte alla conferenza e a quale titolo, nonché i rapporti tra la conferenza di servizi, la VIA e la VAS. Occorre poi distinguere i casi in cui le  amministrazioni interessate non abbiano espresso alcuna posizione da quelli in cui abbiano manifestato, nelle forme richieste dalla legge, un formale dissenso.

Potrebbe anche  esistere il cosiddetto dissenso qualificato,  ossia il dissenso espresso da una delle amministrazioni alle quali è affidata la cura di interessi sensibili (amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità), per il superamento del quale la decisione finale in casi estremi  è rimessa al Consiglio dei Ministri.

 

Prima di adottare il provvedimento finale per ogni questione definita attraverso la conferenza è norma di buona amministrazione assicurare qualche forma di pubblicità alle decisioni adottate ad es. depositando per un certo periodo di tempo gli atti presso la sede dell’amministrazione procedente e dandone notizia su quotidiano

I privati possono partecipare alla conferenza? Con riguardo alla legittimità della partecipazione diretta ai lavori della conferenza  decisoria di un soggetto privato portatore di un interesse comunque tutelato dall’ordinamento giuridico (si pensi ad un’associazione di tutela dell’ambiente) si riscontrano opinioni difformi sia in giurisprudenza che in dottrina. Se è ragionevole affermare che, salvi i casi in cui ciò discenda espressamente dalla legge, non sussiste alcun obbligo di convocare in conferenza i privati interessati, nulla impedisce che essi possano essere chiamati ad illustrare le proprie ragioni in modo da consentire alle amministrazioni di avere la piena consapevolezza degli interessi coinvolti, che spetta comunque solo a loro salvaguardare. La possibilità che una associazione sia invitata a  partecipare a tali lavori, sia pure per fornire un apporto collaborativo senza diritto di voto, sarebbe utile  anche al fine di evitare che un possibile contraddittorio  abbia luogo successivamente alle decisioni della conferenza.

Per approfondimenti leggere l’interessante relazione  di Polidori:
“La ponderazione degli interessi nelle conferenze di servizi per approvazione dei progetti di opere pubbliche”:

  relazione Polidori (435,1 KiB, 5.154 hits)

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