azienda di primo livello

Tribunale di Milano – sentenza n. 1599/2016

LA MASSIMA

Deve ritenersi che la società a responsabilità limitata concessionaria del servizio di somministrazione di acqua potabile non sia una pubblica amministrazione dal punto di vista soggettivo, pur essendo pacificamente esercente, in regime di concessione, un pubblico servizio: ne consegue che detta compagine non ha il potere di emettere ex se ingiunzioni di pagamento a proprio favore per i suoi pretesi crediti laddove la disposizione di cui agli articoli 2 e 3 Rd 639/1910 è una disposizione speciale che deroga al meccanismo previsto in via generale dal codice di rito per la tutela del credito non essendo ipotizzabile un’interpretazione analogica, né estensiva, di tali disposizioni, dovendosi osservare che il fatto che una società di capitali partecipata direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni e finanziata quindi con denaro pubblico, sia qualificata ente pubblico (economico) e assoggettata al controllo amministrativo e contabile dei suoi atti e determinazioni ed a vincoli di bilancio, è conforme e necessario per il rispetto del principio di pareggio di bilancio, principio di rango costituzionale, ma non è un fatto idoneo a mutare la natura giuridica della soggetto in parola, che è e rimane una società di capitali, e non è una pubblica amministrazione in senso stretto, con la conseguenza che l’ingiunzione opposta è illegittima in quanto emessa in totale carenza di potere da un soggetto privatistico.

Il Comitato acqua pubblica della provincia di Sondrio ha segnalato la sentenza sopra riportata, che introduce anche vari aspetti  utilizzabili  a favore della realizzazione dell’Azienda Speciale.

Antefatto

​ In forza del R.D. 639/1910, le amministrazioni pubbliche, per la riscossione coattiva dei propri crediti, non devono avvalersi delle normali procedure (ricorso al Tribunale) in quanto è loro consentita la esecuzione diretta nei confronti del creditore (la stessa modalità utilizzata dal fisco – quindi iscrizione a ruolo e Equitalia)

Le società di gestione dei servizi pubblici, in particolare di gestione dell’acqua, ​si sono quasi tutte avvalse della stessa modalità di riscossione ritenendosi assimilate alle amministrazioni pubbliche in quanto partecipate da enti pubblici.

La sentenza

​ La sentenza del Tribunale di Milano, al contrario, afferma che le società, anche se partecipate da Enti Pubblici sono soggetti di diritto privato e non amministrazioni pubbliche​ e, quindi, la norma agevolativa per le modalità di riscossione alle stesse non si applica. (ci sono voluto 106 anni ma, finalmente, è stata fatta chiarezza!)

Effetti

Il primo effetto, ovviamente, è quello che prima di fare azioni esecutive sull’utente moroso (pignoramento e vendita coattiva di beni), senza possibilità per lo stesso di difendersi prima dell’azione, il gestore del servizio deve avviare un’azione giudiziaria ordinaria che deve essere preceduta da una fase ricognitiva da parte della magistratura durante la quale l’utente può esporre tutte le proprie ragioni e motivazioni (il principio costituzionale del diritto alla difesa è salvaguardato). Purtroppo non risolve il problema del “distacco”.

Il secondo effetto è l’affermazione che una società, anche se partecipata direttamente o indirettamente da Enti Pubblici, è sempre una società e, quindi, alla stessa si applicano le norma del diritto privato e non quelle del diritto pubblico,  con i seguenti possibili effetti (da approfondire con qualche legale):

  • ricorso contro eventuale distacco alla magistratura ordinaria;

  • opposizioni, anche per inadempienze contrattuali relativamente alle concessioni da parte del gestore, alla magistratura ordinaria.

Ulteriore effetto, non marginale: se la SPA, anche se partecipata direttamente o indirettamente da Enti Pubblici, è sempre una società di diritto privato, come si attua il controllo analogo? Laddove si afferma di voler mantenere la forma dell’ ” in house providing”  affidandone però la gestione ad una società  di secondo o superiore livello (sono molte, in Lombardia, più della metà), si introdurrebbero ulteriori motivi di dubbio e preoccupazione.

Andrebbe riaffermato anche  da parte degli amministratori locali   il principio dell’affidamento in house del servizio idrico integrato ad una società partecipata direttamente ed esclusivamente da Enti Locali dell’Ambito di riferimento, ossia ad una società di 1° livello. Dopo il perseguimento di tale obiettivo, attraverso la “trasformazione eterogenea”, si potrebbe arrivare alla costituzione di una Azienda Speciale  in tempi brevi e in modo poco oneroso (praticamente quello che è stato fatto a Napoli).

Ma senza questo passaggio intermedio sarebbe più complesso e oneroso realizzare l’Azienda Speciale.

Intanto qui potete leggere cosa significa, per SECAM, la “partecipazione” alla Water Alliance:
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