Secam risponde agli utenti di Bema

Se “non è legalmente possibile per l’utente auto determinarsi il consumo” non è altrettanto legale “definire un consumo forfettario”.  E ‘ illegale, in attesa della posa del contatore, pagare secondo il consumo delle ultime bollette emesse dal Comune? Chi vivrà vedrà.

Pubblico  per completezza di informazione la risposta inviata da  Secam ad un gruppo di  utenti di Bema che hanno deciso di pagare in modo difforme le bollette del Servizio Idrico Integrato. Pur riconoscendo  in punta di diritto le ragioni di Secam e la estraneità della società nella determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato, la situazione dei “ribelli di Bema” può essere così riassunta:

“pensavamo di versare (per dimostrare che paghiamo ma senza farci fregare) esclusivamente la quota che il Comune ha sempre richiesto (42 euro annui contro gli attuali 160 semestrali) e successivamente all’installazione dei contatori ci si adeguerà al pagamento dei consumi di acqua effettivamente consumati, logicamente più il fisso.”

 

 Comunicazione tramite raccomandata a/r

OGGETTO: Contestazione fattura Canone Acqua.

Gentile……………..

  • premesso che con nota 24 febbraio 2016 (allegata in copia alla presente) avente ad oggetto “Petizione popolare sistema idrico integrato comune di Bema” i cittadini di Berna, fra cui compariva anche il nominativo e firma della Signora comunicavano che non intendevano pagare le fatture ricevute da S.EC.AM. S.p.A. ma bensì solo una somma autodeterminata;

premesso altresì che S.EC.AM. S.p.A. con nota Prot. n. 4741/16 dell’11 marzo 2016 (allegata in copia alla presente) comunicava ai cittadini firmati della suddetta petizione, e quindi anche alla Signora…………….          che:

l’Ente competente alla predisposizione del piano tariffario per la Provincia di Sondrio è il medesimo Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio.

Il piano d’Ambito della Provincia di Sondrio, contenente il Piano Economico Tariffario, COMPRESA LA DEFINIZIONE DEI CONSUMI FORFETTARI per le utenze sprovviste di sistemi di misura, è stato approvato dal Consiglio Provinciale della Provincia di Sondrio con delibera n. 11 del 04/04/2014 (“le nuove tariffe del Servizio Idrico Integrato”, documento pubblico scaricabile sul sito www.atosondrio.it e dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e i Servizi Idrici, Ente Nazionale Competente (DI 201/11 convertito nella legge 214/11), con delibera 489/14 del 09/10/2014.

Nel confermarvi che le bollette da noi emesse rispettano integralmente i dettami delle disposizioni succitate, compresa l’attribuzione dei consumi forfetari (che non è una facoltà di calcolo attribuita alla scrivente ma una precisa disposizione degli enti sovraordinati) Vi segnaliamo che ogni reclamo relativo alle tariffe deve pertanto essere inviato agli Enti Competenti Locali e Nazionali ovvero Autorità d’Ambito della Provincia di Sondrio e l’Autorità Nazionale per l’Energia Elettrica il Gas e i Servizi Idrici.

Preme infine sottolineare che nella bolletta da Voi ricevuta, nello spazio riservato alle “Comunicazioni/Informazioni ”, sono presenti tutti i riferimenti alle informazioni sopra citate.

Per quanto sopra risulta evidente che la scrivente, in qualità di gestore, non avendo nessuna competenza in materia tariffaria per legge, nelPemissione delle bollette, si limita ad applicare le tariffe deliberate da enti sovraordinati.

Vi specifichiamo altresì che, relativamente alla posa del contatore, la sospensione del regime di attribuzione forfettaria, così come stabilito dalle delibere n. 46, n. 62 e n. 15 dell’Ufficio d’Ambito, è a far data dal 01/07/2015 e non per i periodi antecedenti a tale data.

Informiamo inoltre che l’obbligo di misurazione dei volumi consegnati all’utente risale al D.P C.M. 4 marzo 1996 (punto 8.2.8), concetto ulteriormente rafforzato dal D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 (art. 146)

Per quanto attiene al pagamento delle bollette da Voi ricevute specifichiamo che non è legalmente possibile per l’utente auto determinarsi il consumo e di conseguenza non è legalmente possibile per l’utente auto determinarsi il dovuto, bensì è possibile richiedere la rateizzazione che comunque deve essere accettata e regolamentata dalla scrivente, procederemo pertanto ad effettuare il rimborso di quanto da Lei versato lasciando in sospeso il pagamento corretto dèlia bolletta. …

richiamata la nota Prot. n. 1073 del 17 marzo 2016 (allegata in copia alla presente) con la quale l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, in particolare:

– conferma la fondatezza degir importi richiesti da S.EC.AM. S.p.A.;

–  sottolinea come l’obbligo di misurazione dei volumi consegnati all’utente risale al D.P.C.M. 4 marzo 1996 (punto 8.2.8), concetto ulteriormente rafforzato dal D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 (art. 146), e quindi nulla può essere imputato al medesimo Ufficio d’Ambito nè tantomeno a S.EC.AM. S.p.A.;

 

Nel confermare integralmente quanto da noi già comunicato alla Signora ovvero che:

  • l’Ente competente alla predisposizione del piano tariffario per la Provincia di Sondrio è il medesimo Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio;
  • il piano d’Ambito della Provincia di Sondrio, contenente il Piano Economico Tariffario, COMPRESA LA DEFINIZIONE DEI CONSUMI FORFETTARI per le utenze sprovviste di sistemi di misura, è stato approvato dal Consiglio Provinciale della Provincia di Sondrio con delibera n. 11 del 04/04/2014 (“le nuove tariffe del Servizio Idrico Integrato”, documento pubblico scaricabile sul sito atosondrio.it) e dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e i Servizi Idrici, Ente Nazionale Competente (DI 201/11 convertito nella legge 214/11), con delibera 489/14 del 09/10/2014;
  • la bolletta da noi emessa rispetta integralmente i dettami delle disposizioni succitate, compresa l’attribuzione dei consumi forfetari (che non è una facoltà di calcolo attribuita alla scrivente ma una precisa disposizione degli enti sovraordinati);
  • nella bolletta ricevuta dalla Signora nello spazio riservato alle “Comunicazioni/Informazioni”, sono presenti tutti i riferimenti alle informazioni sopra citate;

risulta evidente che la scrivente, in qualità di gestore, non avendo nessuna competenza in materia tariffaria (PER LEGGE), nella emissione delle fatture, si limita ad applicare le tariffe e i consumi forfettari deliberati da enti sovraordinati e pertanto ogni reclamo relativo alle tariffe deve essere inviato agli Enti Competenti Locali e Nazionali ovvero Autorità d’Ambito della Provincia di Sondrio e l’Autorità Nazionale per l’Energia Elettrica il Gas e i Servizi Idrici.

Per quanto attiene all’AUTODETERMINAZIONE della tariffa effettuata dalla Signora essendo la scrivente obbligata (PER LEGGE), nell’ emissione delle fatture, ad applicare le tariffe e i consumi forfettari deliberati da enti sovraordinati, si rileva che essendo certamente ILLEGALE per l’utente “autodeterminarsi” la tariffa, in quanto è competenza esclusiva delle Autorità succitate in forza dei disposti del DI 201/11 e della delibera AEGSI n. 643/13, nonché dei disposti del Dlgs 152/06, provvediamo a restituire alla stessa Signora,,,,,,,,,,,,,,,,, come peraltro già anticipato, tramite l’allegato assegno bancario Banca Popolare di Sondrio n………..     la somma pari a € 21,14 dal medesimo indebitamente versata.

Provvediamo a trasmettere la presente alla Procura della Repubblica di Sondrio affinché possa accertare il corretto comportamento tenuto dalla scrivente Società nell’ambito della fattura emessa a carico della Signora

Nel ricordarle quanto previsto dall’art. 5.4 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente (Modalità di pagamento, ritardo, penali), che le riportiamo di seguito per sua opportuna conoscenza.

“Il pagamento delle somme dovute al Gestore deve essere effettuato dall’Utente con le modalità ed alle relative scadenze indicate sulle bollette.

Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, l’utente viene costituito in mora attraverso l’invio di apposita comunicazione con raccomandata AR.,

Permanendo lo stato di insolvenza dell’utente, dopo un preavviso minimo di quindici giorni, il Gestore può sospendere l’erogazione sino a che il pagamento sia stato effettuato, senza che tale sospensione liberi l’utente dai suoi obblighi contrattuali, o gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge.

Per il ripristino dell’erogazione l’Utente è tenuto a pagare le fatture scadute e le ulteriori spese per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti, ivi comprese quelle relative alla sospensione ed alla rimessa in servizio dell’allacciamento.

In ogni caso, per il ritardato pagamento l’utente dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all’importo della bolletta in ragione del:

  • 3%, con un minimo di 0,15 €, per i pagamenti effettuati entro il 30° giorno dalla scadenza indicata sulla bolletta;
  • 5%, con un minimo di 0,25 €, per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60° giorno;
  • 7%, con un minimo di 0,35 €, per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.

Inoltre, l’Utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito, d’interruzione e di ripristino dell’erogazione eventualmente sopportate dal Gestore. Su tutte le somme a debito dopo un ritardo di pagamento superiore ai 3 mesi, in aggiunta all’indennizzo di cui sopra, saranno dovuti gli interessi legali. Il recupero delle somme addebitate per il ritardato versamento avverrà attraverso la loro esposizione sulla fattura successiva; in caso di sospensione definitiva dell’erogazione gli importi verranno addebitati mediante l’invio di apposita fattura. ”, informiamo che qualora non provvedesse a regolarizzare la sua posizione entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota provvederemo ad attivare le procedure previste dal citato art. 5.4 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente.

Distinti saluti

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